Si rende noto, che, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. 5 marzo 2018, n. 2, i comuni, allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 48 della Costituzione, concedono, per la partecipazione a ciascun turno delle consultazioni regionali e comunali, una indennità per mancato guadagno a favore degli umbri all'estero iscritti nell'elenco dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).
Gli elettori umbri residenti all'estero (AIRE) per beneficiare dell'indennità di cui sopra dovranno presentare, entro 7 giorni dalla data delle consultazioni elettorali, la richiesta di cui all'allegato modello (A) corredata da fotocopia della tessera elettorale da cui si evince l'avvenuta partecipazione al voto e fotocopia di un documento di riconoscimento.